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D.M. 05/07/2005

Art. 2. Efficacia della garanzia La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. La competente sezione regionale dell'albo comunicherà tempestivamente alla società e al Ministero ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione dall'albo.

Art. 3. Durata della fidejussione La presente garanzia ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa nell'albo nazionale delle imprese effettuano la gestione dei rifiuti, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'art. 2. Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'albo. Decorso il termine di cui al primo comma la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della società, anche qualora la presente fidejussione non venga restituita alla società stessa.

Art. 4. Facoltà di recesso La società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione alla competente sezione regionale dell'albo, al Ministero e all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente art. 3.

Art. 5. supplementi di premio da parte dell'impresa nonchè altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la società e l'impresa non potranno essere opposti al Ministero.

Art. 6. Avviso di sinistro - Pagamento Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e l'impresa non abbia già adempiuto a quanto da essa dovuto, la competente sezione regionale dell'albo, con richiesta motivata inviata anche all'impresa, inviterà la società a versare al Ministero dell'ambiente la somma dovuta ai sensi dell'art. 1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell'importo garantito

a) per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, la società provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso all'impresa che nulla potrà eccepire al riguardo

b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all'ambiente ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la società provvederà al pagamento a seguito di sentenza esecutiva. Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto all'art. 9. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla società risultassero parzialmente o totalmente non dovute. Dopo ogni pagamento effettuato dalla società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla società stessa.

Art. 7. Rinuncia alla preventiva escussione La società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'impresa, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile.

Art. 8. Surrogazione La società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Ministero in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l'impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Ministero faciliterà le azioni di recupero fornendo alla società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 9. Forma della comunicazione alla società Tutte le comunicazioni e notifiche alla società dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dalla premessa.

Art. 10. Foro competente In caso di controversia tra la società e il Ministero, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 del codice di procedura civile. D.M. 05/07/2005 – Garanzie finanziarie a favore dello Stato dalle imprese con attività di bonifica siti.

 

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